Art. 26 — Personale ausiliario di vigilanza
((Gli agenti di custodia di 1ª e 2ª classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore)). 3 Gli agenti di controllo di 1ª e 2ª classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. L'agente di custodia puo' essere autorizzato a farsi coadiuvare nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 marzo 1962, n. 143
3La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Testo vigente dal 2 maggio 1962
