In deroga ai disposto del primo comma dell'art. 33, gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo del personale ausiliario, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni di anticamera, nel caso in cui essi rinuncino ad essere restituiti ai servizi di vigilanza, sono inquadrati come segue, nel ruolo del personale ausiliario di anticamera di cui alla tabella N allegata alla presente legge: nella qualifica di commesso, gli agenti di custodia; nella qualifica di usciere capo, gli agenti di controllo; nella qualifica di usciere, i commessi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art35 · fonte del testo