Gli impiegati che, alla data da cui ha effetto la presente legge, appartengono ai ruoli speciali transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 422, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli aggiunti istituiti ai sensi dell'art. 18 nell'ordine in cui risultano collocati nei ruoli di provenienza, conservando l'anzianita' maturata in questi l'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo aggiunto del personale di concetto tecnico e' deliberata dal Consiglio di amministrazione. L'inquadramento di cui al presente articolo e' disposto con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art38 · fonte del testo