Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art. 9 — Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica

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Le promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica, sono conferite come segue:

  • 1)quelle a ragioniere e a perito aggiunto di 1ª classe, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai vice ragionieri ed ai periti aggiunti di 2ª classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
  • 2)quelle a primo ragioniere e a perito:
  • a)nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, complessivamente, almeno otto anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori. La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero;
  • b)per gli altri tre quarti dei posti disponibili, mediante esame di idoneita' rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, complessivamente, almeno dieci anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori;
  • 3)quelle a revisore e a perito principale di 2ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai primi ragionieri ed ai periti, quale sia la loro anzianita' in tali qualifiche;
  • 4)quelle a primo revisore ed a perito principale di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai revisori ed ai periti principali di 2- classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;
  • 5)quelle a revisore capo ed a perito capo, mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente ai primi revisori ed ai periti principali di 1ª classe che abbiano compiuto in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio. I periodi di anzianita' indicati al precedente punto 2) sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 23 novembre 1961

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