Art. 12 — (Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali). Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria. Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria. Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1958 al 8 settembre 1960. Leggi il testo vigente →
Alle direttrici degli educandati femminili statali e' attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria. Alle vice direttrici degli istituti di cui al precedente comma e' attribuita un'unica classe di stipendio corrispondente a quella iniziale stabilita per i presidi di seconda categoria.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 8 settembre 1960
