Art. 12 — (Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali). Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria. Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria. Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B
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Testo in vigore dal 8 settembre 1960 al 16 dicembre 2010
