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L'aumento periodico e' attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di "ottimo", nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione. L'aumento periodico anticipato e' accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e' per non piu' di una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo A. di cui alla tabella B e quelli di III ruolo di cui alla tabella G conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anziche' nella quarta. Nell'ultima classe di stipendio il beneficio e' accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di apposita Commissione. Ai presidi, e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato e' attribuito alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non piu' di una volta in ciascuna di esse. Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato e' attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non piu' di una volta.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art14 · fonte del testo