Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, e' attribuita la prima, classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B, C, con l'anzianita' maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualita' di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, e' attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi e' assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con la anzianita' maturata in eccedenza al predetto biennio di prova. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel ruolo normale.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art19 · fonte del testo