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Gli insegnanti degli istituti indicati nell'art. 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B e C. La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; le successive classi di stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianita' di ordinario stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente comma. Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di "insufficiente", ne' i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianita' di servizio.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art2 · fonte del testo