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Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e' attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformita' delle annesse tabelle A, B, C e in base alla anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualita' di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova, stabilita all'art. 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo, stesso. I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianita'. Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 2. Ai professori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, e' attribuito il trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo A e di ruolo B, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art20 · fonte del testo