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Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli Istituti magistrali, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella B, in base all'anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 20.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art21 · fonte del testo