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I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella. C. Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'art. 22.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art23 · fonte del testo