Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Art. 5 — Servizi utili ai lini della carriera
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Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di dieci anni.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
