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Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria, e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualita' di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, da' diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione peri altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura e' ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe. Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili. Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo e' computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validita' dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a "buono" per gli insegnanti collocati in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a "valente" o a quella corrispondente di "distinto" per gli insegnanti collocati in ruolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione. Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di "ottimo" sono riconosciuti, ai fini della anzianita' di ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 11 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art6 · fonte del testo