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Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria, e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualita' di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, da' diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione peri altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura e' ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe. 5a Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili. 1 Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo e' computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validita' dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a "buono" per gli insegnanti collocati in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a "valente" o a quella corrispondente di "distinto" per gli insegnanti collocati in ruolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione. Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di "ottimo" sono riconosciuti, ai fini della anzianita' di ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo. 5a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1960, n.727

1

La L. 16 luglio 1960, n.727 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ai fini di cui al quinto comma dell'art. 4, nonche' al secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti e' computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra."

D.L. 19 giugno 1970, n.370 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n.576

5a

Il D.L. 19 giugno 1970, n.370 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n.576 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e non e' cumulabile con quello di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 6."

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1970

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1960 al 19 giugno 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 giugno 1970, n.370 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n.576

    Il D.L. 19 giugno 1970, n.370 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n.576 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e non e' cumulabile con quello di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 6."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art6 · fonte del testo