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In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari e' riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originali. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, che si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia, stata gia' retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141. La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, perche' impediti da fatti dipendenti da cause di guerra, ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce, e che abbiano conseguito la nomina nel primo concorso al quale abbiano potuto prendere parte. Per gli insegnanti di istruzione artistica, per i quali sussistevano le condizioni e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi i concorsi, la carriera sara' fatta decorrere dalla piu' favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 11 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art7 · fonte del testo