Art. 7 — Disposizioni particolari sulla decorrenza della nomina in ruolo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1960 al 25 ottobre 1964. Leggi il testo vigente →
((In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, la nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, verra' fatta decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria, e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata gia' retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141)). La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, perche' impediti da fatti dipendenti da cause di guerra, ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce, e che abbiano conseguito la nomina nel primo concorso al quale abbiano potuto prendere parte. Per gli insegnanti di istruzione artistica, per i quali sussistevano le condizioni e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi i concorsi, la carriera sara' fatta decorrere dalla piu' favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.
Testo in vigore dal 11 agosto 1960 al 25 ottobre 1964
