Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non puo' essere destinato a mansioni di diversa natura. Non puo' essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge. Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art16 · fonte su Normattiva