Art. 16 — Diritto all'esercizio dell'incarico, trattamento economico
Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non puo' essere destinato a mansioni di diversa natura. Non puo' essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge. Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
