Il medico incaricato e' sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione e' disposta con decreto ministeriale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art31 · fonte su Normattiva