Art. 31 — Sospensione di diritto dall'incarico
Il medico incaricato e' sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione e' disposta con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
