Art. 33 — Dimissioni
Il medico incaricato puo' in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione. La cessazione dall'incarico per dimissioni e' disposta con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
