Il medico incaricato incorre nell'esonero dall'incarico, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, a pena detentiva per delitti non colposi, esclusi quelli in materia tributaria, e per la quale non sia stata concessa la sospensione condizionale. Lo esonero e' disposto con decreto ministeriale. Il medico incaricato, esonerato ai sensi del precedente comma, il quale venga successivamente assolto nel giudizio penale di revisione ai sensi dell'articolo 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto a riassumere l'incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art32 · fonte su Normattiva