I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto istituto.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art42 · fonte su Normattiva