Art. 42 — Assicurazione contro gli infortuni
I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto istituto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
