Art. 41 — Trattamento previdenziale
I medici incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari. I medici incaricati addetti agli istituti ove sono ricoverati detenuti o internati affetti da tubercolosi sono assicurati contro la detta infermita', ai sensi della legge 1 luglio 1955, n. 552. I medici incaricati sono iscritti, altresi', all'Opera nazionale per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (EN PAS), previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
