Art. 47 — Trattamento economico previdenziale e assicurativo
Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto concerne il trattamento economico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40. I veterinari incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, i farmacisti incaricati sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Ai farmacisti e veterinari e' applicabile il trattamento previdenziale previsto dal secondo comma del precedente articolo 41 e il trattamento assicurativo previsto dal precedente articolo 42.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
