Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto concerne il trattamento economico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40. I veterinari incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, i farmacisti incaricati sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Ai farmacisti e veterinari e' applicabile il trattamento previdenziale previsto dal secondo comma del precedente articolo 41 e il trattamento assicurativo previsto dal precedente articolo 42.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art47 · fonte su Normattiva