I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati. Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena. Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' ed al cumulo di impieghi, ne' alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato. Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati e' quello risultante dalla tabella D allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art43 · fonte su Normattiva