Art. 56 — Inquadramento economico
Ai medici, ai farmacisti e ai veterinari aggregati inquadrati nelle corrispondenti categorie del personale incaricato ai sensi del primo comma del precedente articolo 55, spetta il compenso mensile previsto dal precedente articolo 38, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
