Art. 57 — Sospensione dell'applicazione dell'articolo 36
Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della, legge stessa, e' sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
