Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della, legge stessa, e' sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art57 · fonte su Normattiva