((La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1975, n.199
1con decorrenza dal 1 gennaio 1972
La L. 7 giugno 1975, n.199 ha disposto (con l'art. 6) che la disposizione di cui all'articolo 1 della suddetta legge, modificante il presente articolo, ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1972.
Testo vigente dal 29 giugno 1975
