((La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 giugno 1975, n.199

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1972

La L. 7 giugno 1975, n.199 ha disposto (con l'art. 6) che la disposizione di cui all'articolo 1 della suddetta legge, modificante il presente articolo, ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1972.

Testo vigente dal 29 giugno 1975

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