Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.
Testo vigente dal 6 aprile 1967
Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.
Testo vigente dal 6 aprile 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art7 · fonte su Normattiva