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[1]Nella prima applicazione della presente legge, nei posti vacanti nei gradi 6°, 7° ed 8° del gruppo A sono inquadrati, previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, gli attuali direttori amministrativi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano organicamente grado uguale a quello cui appartengono i posti da conferire.
[2]Gli attuali direttori amministrativi di 3ª classe inquadrati, ai termini del precedente comma, nel grado 8° del ruolo del gruppo A, conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
