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[1]Nella prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ed il personale di segreteria degli istituti o Facolta' di economia e commercio e' inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, nei posti stabiliti nell'annessa tabella A, di gruppo e grado corrispondenti a quelli cui esso personale Organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.
[2]Il personale di segreteria dei gruppi amministrativo, di ragioneria e d'ordine a carico dei bilanci delle Regie universita' e dei Regi istituti dell'ordine universitario di cui al comma secondo del precedente art. 1, organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, a posti di ruolo a norma dei rispettivi regolamenti interni vigenti, e' inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, nei ruoli di cui all'annessa tabella A, in gradi, rispettivamente, non superiori al 9° del gruppo A, al 10° del gruppo B ed al 12° del gruppo C. Gli attuali segretari capi assegnati al grado 9° del gruppo amministrativo conservino, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.
[3]La classificazione in ciascun grado e' effettuata in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione predetto, tenuto conto, per ciascun impiegato, dell'anzianita' di servizio, nonche' dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
