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[1]Effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i posti risultanti disponibili nei gradi superiori all'iniziale di ciascun gruppo sono conferiti mediante promozione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
[2]Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, limitatamente al conferimento dei posti disponibili ai sensi del precedente comma, le promozioni ai gradi di cui appresso potranno effettuarsi con le modalita' rispettivamente indicate:
- a)i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per la promozione ai gradi superiori all'8° del gruppo A sono ridotti di un anno e mezzo. Nessun funzionario potra' tuttavia fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione;
- b)sono esonerati dall'esame per la promozione al grado 8° del gruppo A, i primi segretari del ruolo transitorio di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, i quali conseguirono il grado di primo segretario ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n.1659, e i primi segretari ed i segretari capi dei ruoli transitori predetti i quali, anteriormente all'applicazione del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, sostennero, con esito favorevole, esami per l'assegnazione al grado 9° del gruppo medesimo;
- c)sono esonerati dagli esami per la promozione al grado 9° del gruppo B gli impiegati del gruppo di ragioneria, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle Regie universita' e dei Regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti dell'anzianita' richiesta dalle vigenti disposizioni per la partecipazione agli esami per la promozione al grado medesimo ed abbiano organicamente acquisito; nel ruolo di provenienza, grado corrispondente al 9° del gruppo B a seguito di apposito esame di promozione;
- d)al grado 11° del gruppo C - oltre il personale avente i requisiti per la promozione per anzianita' congiunta al merito - sono promossi, con dispensa dall'esame, gl'impiegati del gruppo d'ordine, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle Regie universita' e dei Regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti di anzianita' di almeno dieci anni ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispondente all'11° del gruppo C a seguito di apposito esame di promozione.
[3]Tutte le promozioni, di cui al presente articolo, sono effettuate in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
