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Il Consiglio nazionale dell'economia, e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, puo' compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza. ((Il Consiglio puo' stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari)).
Testo in vigore dal 2 dicembre 1965 al 20 gennaio 1987
