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Il Consiglio nazionale dell'economia, e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, puo' compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza. ((Il Consiglio puo' stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari)).

Testo in vigore dal 2 dicembre 1965 al 20 gennaio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1957 al 2 dicembre 1965. 31 parole aggiunte.

Il Consiglio nazionale dell'economia, e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, puo' compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza. aggiunto: Il Consiglio puo' stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art12 · fonte del testo