Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non puo' essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano gia' chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento - un disegno di legge. La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di; uno dei due rami del Parlamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1986, N. 936
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art11 · fonte del testo