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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio e' convocato dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.
Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987
