Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterra' di costituire, hanno facolta' di intervenire, senza diritto a voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I presidenti di Commissione possono delegare un loro vicepresidente. Il Consiglio puo' chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni. Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1986, N. 936
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art15 · fonte del testo