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Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterra' di costituire, hanno facolta' di intervenire, senza diritto a voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I presidenti di Commissione possono delegare un loro vicepresidente. Il Consiglio puo' chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni. Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.
Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987
