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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Al segretariato generale del Consiglio sara' addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 2 dicembre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art18 · fonte del testo