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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. ((Al segretario generale e' attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato. Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia gia' dipendente statale, questa e' trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'ufficio di Segretario generale puo' essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia gia' dipendente statale, essa e' collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento piu' favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal primo comma del presente articolo)).

Testo in vigore dal 2 dicembre 1965 al 20 gennaio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1957 al 2 dicembre 1965. 14 parole tolte, 115 parole aggiunte.

… Consiglio dei Ministri e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Al tolto: segretariato generale del Consiglio sara' addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato aggiunto: segretario generale e' attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato. Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia gia' dipendente statale, questa e' trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'ufficio di Segretario generale puo' essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia gia' dipendente statale, essa e' collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento piu' favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal primo comma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art18 · fonte del testo