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Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'art 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 5 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art7 · fonte del testo