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((Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati)). In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'art 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Testo in vigore dal 5 agosto 1967 al 20 gennaio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1957 al 5 agosto 1967. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il tolto: presidente aggiunto: Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tolto: tre aggiunto: cinque anni e possono essere riconfermati. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art7 · fonte del testo