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((Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati)). In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'art 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.
Testo in vigore dal 5 agosto 1967 al 20 gennaio 1987
