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[1]Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:
[2]1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati;
[3]2° i Ministri Segretari di Stato;
[4]3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;
[5]4° il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
[6]5° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;
[7]6° il Presidente dell'Accademia d'Italia e il Presidente dell'Istituto fascista di cultura;
[8]7° il Presidente dell'Opera nazionale Balilla;
[9]8° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
[10]9° i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di sindacati legalmente riconosciute;
[11]10° il Presidente dell'Ente nazionale per la cooperazione.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1928 al 16 dicembre 1929
