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[1]Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

[2]1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati;

[3]2° i Ministri Segretari di Stato;

[4]3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;

[5]4° il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

[6]5° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

[7]6° il Presidente dell'Accademia d'Italia e il Presidente dell'Istituto fascista di cultura;

[8]7° il Presidente dell'Opera nazionale Balilla;

[9]8° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

[10]9° i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di sindacati legalmente riconosciute;

[11]10° il Presidente dell'Ente nazionale per la cooperazione.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1928 al 16 dicembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art5 · fonte del testo