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[1]Sono membri del Gran Consiglio, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

[2]1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati;

[3]2° I Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda;

[4]3° il presidente della Reale Accademia d'Italia;

[5]4° ((Il Segretario del Partito Nazionale Fascista));

[6]5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

[7]6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

[8]7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria e dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1937 al 5 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1935 al 25 gennaio 1937. 7 parole tolte, 2 parole aggiunte.

4° tolto: il segretario ed i due vice-segretari aggiunto: Il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art5 · fonte del testo