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[1]Sono membri del Gran Consiglio, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:
[2]1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati;
[3]2° i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
[4]3° il presidente della Reale Accademia d'Italia;
[5]4° il segretario ed i due vice-segretari del Partito Nazionale Fascista;
[6]5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
[7]6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
[8]7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria e dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1929 al 21 dicembre 1935
