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Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sono attribuite alla Regione le seguenti quote di tributi erariali, indicati nell'art. 4, da applicarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente: anno 1951: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 8/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi; anno 1952: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 3/10 proventi del monopolio sui tabacchi; anno 1953: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sui gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi; anno 1954: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 2/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972
