Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:
tolto: a) un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;
tolto: b) una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;
tolto: c) una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
tolto: d) una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio. Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-29;1179~art4 · fonte del testo