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Sono attribuiti alla Regione:

  • a)i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
  • b)gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;
  • c)i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonche' delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione. Spettano altresi' alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'art. 12 dello Statuto. Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-29;1179~art2 · fonte del testo