Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
Sono attribuiti alla Regione:
- a)i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
- b)gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;
- c)i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonche' delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione. Spettano altresi' alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'art. 12 dello Statuto. Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972
