Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Sono attribuiti alla Regione:

  • a)i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
  • b)gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;
  • c)i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonche' delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione. Spettano altresi' alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'art. 12 dello Statuto. Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1971, n. 1065

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La L. 6 dicembre 1971, n. 1065 ha disposto (con l'art. 18, commi 1 e 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 dicembre 1971, n. 1065

    La L. 6 dicembre 1971, n. 1065 ha disposto (con l'art. 18, commi 1 e 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-11-29;1179~art2 · fonte del testo