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L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporra' mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa, spetta a norma degli articoli 2 e 4. Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' consentita la emissione senza alcun limite di importo.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-29;1179~art6 · fonte del testo