Art. 11 — Rimessione del giudizi a carico di ufficiali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora sia disposto il rinvio dell'imputato a giudizio, il comandante superiore della forza militare cui appartiene l'imputato, dislocata in Albania, puo' domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.
tolto: La domanda e' rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il Tribunale supremo militare, per la designazione.
tolto: Il Tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio, con sentenza non motivata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art11 · fonte del testo